Art. 1.

      1. La disciplina di cui al presente capo si applica alle controversie individuali in materia di:

          a) licenziamenti, anche qualora presuppongano la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;

          b) recesso del committente nei rapporti di lavoro economicamente dipendente;

          c) trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 e dell'articolo 2112 del codice civile.